Relatrice per la X Commissione
Grazie, Presidente. Per quanto riguarda le imprese e l'economia in particolare, oltre alle misure di natura fiscale che sono state già illustrate dal collega precedentemente, ricordo che è stato istituito un contributo a fondo perduto per tutte le attività colpite dalle ultime restrizioni, che ha previsto un ristoro automatico direttamente sul conto corrente con importi importanti.
L'erogazione e la misura di tali contributi è differenziata secondo le tipologie dell'attività svolta o le zone del territorio nazionale. In questo senso, sono state adottate le seguenti misure: viene riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, avevano la partita IVA attiva e che svolgano come attività prevalente una di quelle che è stata riferita ai codici ATECO, che sono stati riportati nell'allegato 1; l'importo del contributo non può essere superiore a euro 150 mila.
Viene poi riconosciuto un contributo ulteriore a fondo perduto per i soggetti che svolgano come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO dell'allegato 2, ma che hanno domicilio fiscale nelle zone cosiddette ad alto rischio, quindi nelle zone rosse.
È, infine, riconosciuto un contributo ulteriore a fondo perduto a favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1 e svolgano come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato 4, quindi in particolare intermediari, procacciatori d'affari e agenti.
Sempre in quest'ottica, il decreto ha poi istituito due fondi: in particolare, il Fondo finalizzato alla perequazione delle misure fiscali e di ristoro, che è stato concesso ai sensi dei decreti-legge recanti misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché il Fondo finalizzato alla riduzione, nell'anno 2021, della spesa sostenuta con riferimento alle voci della bolletta elettrica identificate come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”; questo fondo ha una dotazione iniziale di 180 milioni per il 2021.
In più, ci sono dei fondi per l'internazionalizzazione delle imprese: è stato rifinanziato il Fondo di rotazione con 150 milioni per l'anno 2020 e poi ulteriori 400 milioni; un rifinanziamento del Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, di cui all'articolo 72 del decreto-legge n. 18 del 2020 per l'erogazione dei cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese esportatrici. I contributi ricevuti a valere sull'appena citato Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e beneficiano anche di altre esenzioni ai fini fiscali. Non concorrono, poi, alla formazione della base imponibile anche i fondi e i contributi erogati dalla sezione del Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per l'internazionalizzazione delle imprese, volti a supporto dei processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani. Viene esteso anche l'ambito soggettivo e oggettivo dell'applicazione della sezione del Fondo di cui alla legge n. 394 del 1981, destinata a supporto dei processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani.
Tra i soggetti beneficiari della sezione vengono incluse anche le imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di livello internazionale e possono essere concessi ai beneficiari anche contributi a fondo perduto, commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e che non sono stati coperti da utili.
Inoltre, vi sono diverse misure che riguardano il turismo. Con riferimento al turismo viene incrementata di 400 milioni di euro, per l'anno 2020, la dotazione del Fondo per sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator, nonché le guide e gli accompagnatori turistici, in considerazione dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19; vi è una somma di 10 milioni di euro che viene data sempre ai lavoratori nell'ambito del turismo. I contributi poi ricevuti a valere dell'appena citato Fondo per sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator, nonché le guide e gli accompagnatori turistici non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e beneficiano anche di altre esenzioni a fini fiscali. Viene estesa, inoltre, la disciplina del tax-credit vacanze, comprendendo anche il periodo d'imposta del 2021, e viene istituito nello stato di previsione del MiBACT un Fondo per la valorizzazione delle grotte con una dotazione, per il 2021, di 2 milioni di euro per le perdite subite nel 2020 dagli enti gestori ai fini turistici di siti speleologici e grotte. Inoltre, c'è anche un rifinanziamento del Fondo per la filiera della ristorazione per 250 milioni di euro per il 2020 e per 200 milioni di euro per il 2021.
A tutela, poi, dei lavoratori, ci sono delle disposizioni complementari, ma di rilievo, per la vita delle aziende che possono essere ricondotte nel capitolo dei rapporti di lavoro: viene prorogata la Cassa integrazione fino al 31 gennaio del 2021 e in materia di sgravi di contributi si prevede un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali per un periodo massimo di quattro settimane, fruibile entro il 31 gennaio 2021, per i datori di lavoro che non richiedano gli interventi di integrazione salariale previsti dal decreto; è prevista la proroga per il 2021 dello sgravio contributivo totale per i contratti di apprendistato di primo livello e uno sgravio anche contributivo totale a favore dei datori di lavoro delle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca, dell'acquacoltura, comprese anche le aziende produttrici di vino e di birra per le mensilità relative a novembre 2020 e a dicembre 2020.
Viene, poi, riconosciuta l'erogazione di talune indennità in favore di diverse categorie di lavoratori; in particolare, viene prevista l'erogazione di un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro per i lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali, nonché per i lavoratori in somministrazione che operano in questi settori, i lavoratori dipendenti stagionali, appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio del 2019 e il 30 novembre del 2020, che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, i lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali in possesso di requisiti anche sufficienti a dimostrare la non occasionalità della loro prestazione lavorativa, che deve essere, almeno, di una durata complessiva pari a 30 giornate. Viene riconosciuta anche ai lavoratori autonomi privi di partita IVA iscritti alla gestione separata al 29 ottobre del 2020 o al 30 novembre 2020 e anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensione dei lavoratori dello spettacolo, ai lavoratori intermittenti che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 novembre 2020 e, infine, agli incaricati alle vendite a domicilio titolari di partita IVA iscritti alla gestione separata.
Viene riconosciuta, inoltre, un'indennità di 800 euro per ciascun dei mesi di novembre e di dicembre anche a tutti i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, le Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e le associazioni sportive dilettantistiche, erogata dalla società Sport e Salute Spa.
Per quanto riguarda gli aiuti di Stato, la disciplina sugli aiuti di Stato è stata completata da alcune disposizioni per le quali, appunto, rinvio alla relazione complessiva. In particolare, ricordo l'importante cancellazione anche della seconda rata IMU per gli operatori economici interessati dalle misure di cui al DPCM 3 novembre 2020, i quali esercitano le attività che sono riferite ai codici Ateco che sono riportati all'allegato 2. Infine, vale la pena segnalare una disposizione di rilievo per l'attività della X Commissione, l'articolo 17-ter, che prevede l'applicazione della disciplina in materia di equo compenso recata dalla legge professionale forense nei confronti dei professionisti incaricati di prestazioni finalizzate all'accesso ai benefici fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, il cosiddetto ecobonus. In particolare, l'articolo in esame obbliga i soggetti destinatari dell'agevolazione fiscale, ivi compresi gli istituti di credito o gli altri intermediari finanziari, ad applicare la normativa dell'equo compenso per le prestazioni rese dai professionisti nei rapporti con i clienti diversi dai consumatori.
Per quanto riguarda, poi, il provvedimento, esso contiene anche altre disposizioni in materia di salute, di solidarietà alimentare a sostegno delle famiglie, di didattica a distanza, trasporto pubblico locale, sicurezza, Forze dell'ordine e giustizia, per le quali faccio rinvio alla documentazione complessiva che è stata predisposta dagli uffici.